Il rimborso può essere erogato in 2 diverse modalità e sarà il titolare dell’azienda, o un suo delegato, a scegliere quale adottare quando si avvia la pratica:
- La prima – più semplice, più rapida e maggiormente utilizzata – è quella della compensazione in F24. In parole povere, l’importo del rimborso di cui si fa istanza (es. 2.000€) viene considerato alla stregua di un credito nei confronti dello Stato e può essere “scalato” dai pagamenti periodici mensili (INAIL, IRPEF, INPS etc.) utilizzando il codice tributo 6740.
- La seconda modalità invece prevede un bonifico bancario direttamente sul conto corrente aziendale. Ciò significa che, scegliendo questa modalità, la Tesoreria di Stato provvederà ad effettuare un vero e proprio bonifico bancario sul conto corrente aziendale, pari all’entità del rimborso.
È tuttavia il metodo meno utilizzato per via dei lunghi tempi di attesa (dai 4 ai 12 mesi); è necessario infatti attendere che la sede centrale di Roma provveda a stanziare i fondi prima di ricevere il bonifico.