CARBON TAX | AGEVOLAZIONE GASOLIO PER AUTOTRASPORTO
CARBON TAX:
AGEVOLAZIONE GASOLIO PER AUTOTRASPORTO
Il costo del carburante, in Italia come anche in altri paesi europei, è certamente una tra le voci di spesa più rilevanti per tutte le aziende che utilizzano autotrasporti. Tuttavia, ai sensi del D.P.R. n. 277/2000 e dell’art. 61 del D.L. 24/01/2012, è prevista un’agevolazione fiscale nota come “Carbon Tax”, la quale, rientrando in determinati criteri, permette di recuperare un importo pari a 0,2141 € per ogni litro di gasolio consumato.
Ai sensi dell’Art. 14 del T.U.A. (Testo Unico Accise) è possibile ottenere i rimborsi anche sul gasolio consumato nei 2 anni precedenti!
Esatto, i rimborsi sono retroattivi di 2 anni.
Sarà sufficiente presentare anche le istanze di rimborso passate (una per ogni trimestre) recuperando così migliaia di euro in un’unica soluzione.
Vuoi un esempio pratico? Eccolo!
Bonus Italia | Quantità | Rimborso previsto |
---|---|---|
0,2141 €/litro | 10.000 litri | 2141,00 € |
Bonus Italia | 0,2141 €/litro |
Quantità | 10.000 litri |
Rimborso | 2141,00 € |
Qualche domanda sul Rimborso Accise Gasolio per autotrasporto?
Qualche domanda sul Rimborso Accise Gasolio per autotrasporto?
Proviamo a darti subito delle risposte.
In base al D.P.R. 277/2000, non è in realtà il tipo di licenza per trasporto merci a essere il parametro di base di cui tenere conto per il rimborso delle accise sul gasolio, quanto invece l’impiego stesso di un mezzo di trasporto per il trasporto di cose in conto proprio o conto terzi. Tant’è vero che a poterne usufruire sono tutte le aziende che utilizzano, a vario titolo, un autotrasporto con massa a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe ambientale almeno Euro 5, a prescindere che si tratti di autotrasportatore o meno.
La risposta è sì. È previsto per legge infatti che i mezzi impiegati, fatti salvi gli altri criteri, possano essere di Proprietà (tipo A), in Leasing (tipo B) e/o a Noleggio (tipo C).
Pertanto, l’unica cosa da fare è indicare, in fase di compilazione dell’istanza di rimborso, il titolo con cui si utilizza il mezzo (ad esempio tipo C se si tratta di noleggio) e allegare all’istanza stessa una copia della carta di circolazione con relativo contratto di nolo firmato da entrambe le parti.
Non è prevista alcuna limitazione di questo tipo, dunque il rimborso delle accise sul gasolio può essere richiesto, di diritto, da tutte le aziende. Vien da sé che, ovviamente, deve trattarsi di attività merceologica che, per svolgere la propria attività, utilizza degli autocarri con le specifiche caratteristiche di cui abbiamo parlato.
Volendo comunque stilare una lista di attività aventi diritto, facendo tesoro della nostra esperienza e presupponendo il potenziale utilizzo di autocarri per determinate attività, possiamo ipotizzare due grandi gruppi di aziende:
Attività commerciali in genere come:
Spurghi e pulizia strade
Traslochi / Sgomberi
Raccolta rifiuti
Edilizia e scavi
Macero carta
Discariche / Demolizioni
Logistica
Organizzazione eventi
Imballaggi
Ponteggi
+ tutte quelle attività che trasportano la propria merce
Autotrasporto
Trasporto merce
Trasporto auto
Trasporto cemento
Trasporto animali vivi
Trasporto inerti
Trasporto legname
Trasporto agricolo
Trasporto mangimi
Trasporto combustibile
Il rimborso può essere erogato in 2 diverse modalità e sarà il titolare dell’azienda, o un suo delegato, a scegliere quale adottare quando si avvia la pratica:
- La prima – più semplice, più rapida e maggiormente utilizzata – è quella della compensazione in F24. In parole povere, l’importo del rimborso di cui si fa istanza (es. 2.000€) viene considerato alla stregua di un credito nei confronti dello Stato e può essere “scalato” dai pagamenti periodici mensili (INAIL, IRPEF, INPS etc.) utilizzando il codice tributo 6740.
- La seconda modalità invece prevede un bonifico bancario direttamente sul conto corrente aziendale. Ciò significa che, scegliendo questa modalità, la Tesoreria di Stato provvederà ad effettuare un vero e proprio bonifico bancario sul conto corrente aziendale, pari all’entità del rimborso.
È tuttavia il metodo meno utilizzato per via dei lunghi tempi di attesa (dai 4 ai 12 mesi); è necessario infatti attendere che la sede centrale di Roma provveda a stanziare i fondi prima di ricevere il bonifico.
Non vi è alcuna differenza. O, per meglio dire, il rimborso può essere richiesto in entrambi i casi.
Nello specifico, moltissime aziende adottano la soluzione della cisterna propria, sia per motivi economici che per comodità.
Proprio per questo motivo, nella dichiarazione da presentare inseriremo i dati delle fatture di acquisto di carburante da distributori privati collegati con serbatoio.
Per quanto riguarda invece i rifornimenti da distributore stradale, è importante verificare che, nella fattura di acquisto carburante rilasciata dal distributore, per ciascun rifornimento, sia riportata la targa dell’autocarro corrispondente.
Questo perché l’Ufficio preposto alla verifica della regolarità della richiesta deve aver modo di constatare che i litri di gasolio acquistati, delle cui accise si chiede il rimborso, siano effettivamente impiegati per il funzionamento di un determinato autocarro, proprio perché quest’ultimo deve rientrare in specifici criteri che vengono appunto verificati tramite la targa.